Si ricorda che dal 1 maggio per l’accesso all’Istituto scolastico non sono più richiesti il possesso e l’esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d.green pass base)come specificato nel decreto-legge 22 aprile 2021, n.521.
Permane l’obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi) per il personale della scuola fino al 15 giugno 2022 (anche per la terza dose).
La verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale continuerà ad essere svolta mediante le procedure fino ad ora utilizzate:
- ordinariamente mediante applicativo sulla piattaforma SIDI da parte della Dirigente scolastica e/ di personale a ciò delegato
- in caso di mancato funzionamento dell’applicativo su Sidi e su specifica indicazione della Dirigente Scolastica mediante l’app Verifica C-19 (modalità di controllo: Rafforzata) da parte del personale collaboratore scolastico già incaricato.
Il personale collaboratore scolastico non eseguirà più i controlli del green pass base per l’accesso all’Istituto del personale e degli esterni, ma solo quello del green pass rafforzato nei casi sopra precisati.
PER I DOCENTI: la procedura di controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale è quella prevista dall’art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021. Il personale docente inadempiente viene utilizzato in attività di supporto all’I.S. per 36 ore (senza GP base).
MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA
Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°
ACCESSO SOGGETTI ESTERNI:
Dal 1°maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza Green Pass ma con mascherina (almeno) chirurgica e saranno sottoposti al controllo della temperatura.
GESTIONE CASI POSITIVI E CONTATTI
Art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021 “A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza di cui all’articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive […]”.
NUMERO DI CASI | DISPOSIZIONI | RIAMMISSIONE | |
PRIMARIA E SECONDARIA | Almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe. NB: l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID 19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410) | L’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID19. (Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410) | Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene |
SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. |
ISOLAMENTO
E’ fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
AUTOSORVEGLIANZA
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS- CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.
ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA
Tutti gli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA ADRIANA COLLOCA